Societ� di investimento a capitale variabile

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Una societ� di investimento a capitale variabile (SICAV), in Italia, � una societ� per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.[1]

Sono state introdotte nell'ordimento italiano dal d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, in attuazione della direttiva europea 85/611/CEE, e sono attualmente regolate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria del 1998.

Societ� per azioni simili alle SICAV sono presenti anche negli altri Paesi dell'Unione europea, discendenti anch'esse dal recepimento della direttiva europea del 1985 in materia di gestione collettiva del risparmio.

Caratteristiche

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Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto TUF - Testo unico della finanza) � classificata tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Pu� essere assimilata a un fondo comune di investimento, dal quale si differenzia perch�, mentre nel Fondo d'investimento l'investitore � titolare di una quota del fondo stesso, che viene amministrato da una societ� di gestione distinta (la SGR), nella SICAV l'investitore assume la qualifica di socio della societ� garante, il cui capitale sociale coincide con il patrimonio amministrato.

Le azioni della SICAV, il cui valore viene determinato secondo le modalit� previste dallo statuto, possono essere, a scelta del sottoscrittore, nominative o al portatore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto indipendentemente dal loro numero. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione e l'assemblea ordinaria non prevedono un quorum costitutivo.

Presupposti per la costituzione

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La SICAV pu� essere costituita previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la CONSOB. Le condizioni fondamentali per il rilascio dell'autorizzazione sono:

  • adozione della forma della societ� per azioni;
  • sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica Italiana;
  • capitale sociale di ammontare non inferiore a quello stabilito dalla Banca d'Italia;
  • possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di onorabilità e professionalità;
  • previsione, nello statuto, dell'oggetto esclusivo dell'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni.

SICAV multicomparto

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Nascono dall'esigenza di realizzare più comparti d'investimento per ognuno dei quali potrà essere emessa una particolare categoria di azioni. Ogni comparto finisce col costituire un patrimonio autonomo.

  • F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli editore - Torino, 2010
  • M. P. Gentili, S. Jannoni, M. Mastrangelo, Le SICAV - Strumenti flessibili per la gestione del risparmio, Bancaria Editrice - Roma, 2010

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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