Societ� di investimento a capitale variabile
Una societ� di investimento a capitale variabile (SICAV), in Italia, � una societ� per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.[1]
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Sono state introdotte nell'ordimento italiano dal d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, in attuazione della direttiva europea 85/611/CEE, e sono attualmente regolate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria del 1998.
Societ� per azioni simili alle SICAV sono presenti anche negli altri Paesi dell'Unione europea, discendenti anch'esse dal recepimento della direttiva europea del 1985 in materia di gestione collettiva del risparmio.
Caratteristiche
[modifica | modifica wikitesto]Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto TUF - Testo unico della finanza) � classificata tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Pu� essere assimilata a un fondo comune di investimento, dal quale si differenzia perch�, mentre nel Fondo d'investimento l'investitore � titolare di una quota del fondo stesso, che viene amministrato da una societ� di gestione distinta (la SGR), nella SICAV l'investitore assume la qualifica di socio della societ� garante, il cui capitale sociale coincide con il patrimonio amministrato.
Le azioni della SICAV, il cui valore viene determinato secondo le modalit� previste dallo statuto, possono essere, a scelta del sottoscrittore, nominative o al portatore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto indipendentemente dal loro numero. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione e l'assemblea ordinaria non prevedono un quorum costitutivo.
Presupposti per la costituzione
[modifica | modifica wikitesto]La SICAV pu� essere costituita previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la CONSOB. Le condizioni fondamentali per il rilascio dell'autorizzazione sono:
- adozione della forma della societ� per azioni;
- sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica Italiana;
- capitale sociale di ammontare non inferiore a quello stabilito dalla Banca d'Italia;
- possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- previsione, nello statuto, dell'oggetto esclusivo dell'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni.
SICAV multicomparto
[modifica | modifica wikitesto]Nascono dall'esigenza di realizzare più comparti d'investimento per ognuno dei quali potrà essere emessa una particolare categoria di azioni. Ogni comparto finisce col costituire un patrimonio autonomo.
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli editore - Torino, 2010
- M. P. Gentili, S. Jannoni, M. Mastrangelo, Le SICAV - Strumenti flessibili per la gestione del risparmio, Bancaria Editrice - Roma, 2010
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
- Società di investimento a capitale fisso
- Società di gestione del risparmio
- Società per azioni
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Testo del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 su normattiva.it, su normattiva.it.
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 6432 |
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